Art. 19 · Modello di attuazione

Art. 19

Modello di attuazione

In vigore dal 15 mar 2023
Modello di attuazione 1.   Il programma è attuato, se del caso, secondo un approccio graduale fino al completamento delle attività indicate all’. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, assicura che l’approccio in materia di appalti consenta la più ampia concorrenza possibile al fine di promuovere l’opportuna partecipazione dell’intera catena del valore industriale agli appalti relativi alla fornitura dei servizi di cui all’, paragrafo 1, e agli appalti relativi all’acquisto dei servizi di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le attività di cui all’ del presente regolamento sono attuate mediante più contratti aggiudicati in conformità del regolamento finanziario e dei principi per l’aggiudicazione degli appalti di cui all’ del presente regolamento e possono assumere la forma di contratti di concessione, contratti di forniture, di servizi o di lavori o contratti misti. 3.   I contratti di cui al presente articolo sono aggiudicati in regime di gestione diretta o indiretta e possono assumere la forma di un appalto interistituzionale, di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tra la Commissione e l’Agenzia, nell’ambito del quale la Commissione assume il ruolo di amministrazione aggiudicatrice principale. 4.   L’approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i contratti di cui al presente articolo sono conformi agli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 4 e 5. 5.   Se il risultato dell’approccio in materia di appalti di cui al paragrafo 1 del presente articolo assume la forma di contratti di concessione, tali contratti di concessione illustrano l’architettura dell’infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura, i ruoli, le responsabilità, il regime finanziario e la ripartizione dei rischi tra l’Unione e i contraenti tenendo conto del regime di proprietà di cui all’ e del finanziamento del programma a norma del capo III. 6.   Se un contratto di concessione non è aggiudicato, la Commissione assicura un’attuazione ottimale dell’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), aggiudicando, a seconda dei casi, un contratto di forniture, di servizi o di lavori o un contratto misto. 7.   La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi governativi qualora i contraenti di cui al presente articolo non siano in grado di adempiere i loro obblighi. 8.   Se del caso, le procedure di aggiudicazione per i contratti di cui al presente articolo possono anche assumere la forma di appalti congiunti con gli Stati membri, conformemente all’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 9.   I contratti di cui al presente articolo garantiscono in particolare che la fornitura di servizi basati sull’infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell’Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all’. Tali contratti comprendono altresì adeguate garanzie per evitare eventuali sovracompensazioni dei contraenti di cui al presente articolo, distorsioni della concorrenza, conflitti di interessi, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere l’obbligo di separazione contabile tra la fornitura di servizi governativi e la fornitura di servizi commerciali, compresa la costituzione di un’entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall’operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché la fornitura di un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. I contratti garantiscono inoltre che le condizioni di cui all’ siano soddisfatte per tutta la loro durata. 10.   Qualora i servizi governativi e commerciali si basino su sottosistemi o interfacce comuni per garantire le sinergie, i contratti di cui al presente articolo determinano anche quali di tali interfacce e sottosistemi comuni fanno parte dell’infrastruttura governativa, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.
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