Art. 16 · Contributo dell’ESA

Art. 16

Contributo dell’ESA

In vigore dal 15 mar 2023
Contributo dell’ESA L’ESA, conformemente alle proprie norme e procedure interne, può contribuire attraverso i propri programmi facoltativi alle attività di sviluppo e convalida del programma derivanti dall’approccio in materia di appalti di cui all’, paragrafo 1, tutelando nel contempo gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.
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