Art. 15 · Contributi aggiuntivi al programma

Art. 15

Contributi aggiuntivi al programma

In vigore dal 15 mar 2023
Contributi aggiuntivi al programma 1.   Il programma può ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da qualsiasi dei soggetti seguenti: a) agenzie e organismi dell’Unione; b) gli Stati membri, conformemente agli accordi pertinenti; c) i paesi terzi che partecipano al programma, conformemente agli accordi pertinenti; d) organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi pertinenti. 2.   Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le entrate a norma dell’, paragrafo 5, del presente regolamento sono trattati come entrate con destinazione specifica esterna, conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
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