Art. 13 · Bilancio

Art. 13

Bilancio

In vigore dal 15 mar 2023
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1,65 miliardi di EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al primo comma a titolo del QFP 2021-2027 è la seguente: a) 1 miliardo di EUR a titolo della rubrica 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale); b) 0,5 miliardi di EUR a titolo della rubrica 5 (Sicurezza e difesa); c) 0,15 miliardi di EUR a titolo della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo). 2.   Il programma è integrato da un importo pari a 0,75 miliardi di EUR erogati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, della componente GOVSATCOM e dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per un importo indicativo massimo, rispettivamente, di 0,38 miliardi di EUR, 0,22 miliardi di EUR e 0,15 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati nel rispetto degli obiettivi, delle norme e delle procedure stabiliti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2021/695, nella decisione (UE) 2021/764 e nei regolamenti (UE) 2021/696 e (UE) 2021/947. 3.   L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è utilizzato per coprire tutte le attività necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e per coprire l’acquisto dei servizi di cui all’, paragrafo 4. Tali spese possono coprire anche: a) studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo; b) le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell’Unione; c) le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa attuate dalla Commissione, comprese quelle nel settore della sicurezza; d) l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 4.   Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili. 5.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. 6.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:588:oj#art-13