Art. 12 · Utenti dei servizi governativi

Art. 12

Utenti dei servizi governativi

In vigore dal 15 mar 2023
Utenti dei servizi governativi 1.   I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi governativi: a) un’autorità pubblica dell’Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica; b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un’entità di cui alla lettera a). 2.   Gli utenti dei servizi governativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati dai partecipanti al programma di cui all’ a utilizzare i servizi governativi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3.
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