Art. 12
Utenti dei servizi governativi
In vigore dal 15 mar 2023
Utenti dei servizi governativi
1. I soggetti seguenti possono essere autorizzati come utenti dei servizi governativi:
a)
un’autorità pubblica dell’Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica;
b)
una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un’entità di cui alla lettera a).
2. Gli utenti dei servizi governativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati dai partecipanti al programma di cui all’ a utilizzare i servizi governativi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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