Art. 7 · Impedimenti alla risolvibilità

Art. 7

Impedimenti alla risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Impedimenti alla risolvibilità Nell’elaborare una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/23, per superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) qualora sia stato individuato un impedimento sostanziale, una sintesi descrittiva dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/23, per individuare le modifiche necessarie alla struttura, alle operazioni o ai quadri di gestione dei rischi e alle risorse finanziarie della CCP, o qualsiasi provvedimento volto a migliorare la risolvibilità della CCP, e il calendario per il completamento delle modifiche necessarie; b) una descrizione degli impedimenti superati o eliminati a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23 nei due anni precedenti l’attuale riesame degli impedimenti a norma dell’ di tale regolamento.
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