Art. 6
Valutazione della risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Valutazione della risolvibilità
Nell’elaborare una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a)
le conclusioni della valutazione della risolvibilità, in cui sia indicato almeno se la CCP sia considerata o meno risolvibile sulla base delle considerazioni dell’autorità di risoluzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23;
b)
una descrizione del modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure di finanziamento di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23;
c)
una descrizione delle motivazioni per cui l’autorità di risoluzione ritiene possibile applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
d)
una descrizione delle valutazioni dell’autorità di risoluzione in merito alle informazioni ricevute dalla CCP a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, che indichi se l’autorità di risoluzione concorda con la valutazione della CCP in merito all’assenza di impedimenti;
e)
una descrizione dettagliata dei tempi e delle modalità con cui è stata condotta l’ultima valutazione della risolvibilità da parte dell’autorità di risoluzione;
f)
una descrizione della disponibilità delle attività e dei diritti previsti per la CCP e se tali attività sarebbero disponibili per essere utilizzate nell’ambito della risoluzione o se l’utilizzo o la cessione di tali attività potrebbero essere ostacolati o impediti da interessi residui dei partecipanti diretti e indiretti rispetto a tali attività o da vincoli giuridici, quali il meccanismo giuridico con cui è fornita la garanzia, in particolare se è fornita a titolo di garanzia reale, pegno o mediante trasferimento del titolo di proprietà;
g)
una descrizione di ciascuno degli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità di una CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1193:oj#art-6