Art. 4 · Funzioni essenziali

Art. 4

Funzioni essenziali

In vigore dal 14 mar 2023
Funzioni essenziali Nell’elaborare una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali della CCP possono essere separate sul piano giuridico ed economico a norma dell’, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione delle funzioni considerate essenziali dall’autorità di risoluzione; b) se esistono differenze sostanziali rispetto all’elenco delle funzioni essenziali del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le funzioni essenziali in modo diverso, degli effetti sostanziali di tale diversa valutazione e del modo in cui ciò potrebbe incidere sulla risolvibilità della CCP; c) una descrizione delle principali dipendenze tra funzioni essenziali e interdipendenze critiche e dei principali dispositivi e processi interni ed esterni, comprese le operazioni, le procedure informatiche, l’elenco del personale chiave e dei principali prestatori di servizi necessari per consentire alla CCP di continuare a svolgere le funzioni essenziali, o qualsiasi altro aspetto che potrebbe essere necessario considerare in vista di un possibile trasferimento di alcune o di tutte le operazioni della CCP a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o a una CCP-ponte, se ciò rientra nella strategia di risoluzione proposta; d) una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali potrebbero essere separate dalle funzioni non essenziali in termini economici, operativi e giuridici e informazioni dettagliate sul modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato gli effetti sostanziali di tale separazione sui portatori di interessi, comprendenti: i) gli effetti sostanziali sugli insiemi di attività soggette a compensazione (netting set) per i partecipanti diretti quando le operazioni sono separate in compartimenti diversi della CCP o in una diversa controparte centrale; ii) ove possibili da individuare, gli effetti sostanziali sull’operatività o gli effetti giuridici della separazione delle operazioni in diverse CCP e gli effetti sui partecipanti diretti, sui clienti e sui clienti indiretti; iii) ove possibili da individuare, gli effetti sostanziali sul calcolo dei requisiti in materia di garanzie reali, in particolare i margini di variazione, e il modo in cui la separazione inciderebbe sulle garanzie reali richieste dai partecipanti diretti, dai clienti e dai clienti indiretti; iv) ove possibile da determinare, una valutazione del prezzo di cessione di tali operazioni; e) una sintesi del modo in cui l’approccio proposto dalla CCP per separare o meno le funzioni essenziali della CCP dalle altre funzioni può influire sulla valutazione della risolvibilità della CCP; f) una mappatura delle funzioni essenziali con riferimento ai soggetti giuridici identificati e alle attività d’impresa principali della CCP.
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