Art. 18
Operazioni e sistemi essenziali
In vigore dal 14 mar 2023
Operazioni e sistemi essenziali
Nell’elaborare una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali conformemente all’, paragrafo 7, lettera q), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a)
le operazioni e i sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risoluzione;
b)
se le operazioni e i sistemi individuati sono sostanzialmente diversi dalle operazioni e dai sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le operazioni e i sistemi essenziali in modo diverso, degli eventuali effetti sostanziali dovuti alla diversa valutazione e del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP;
c)
le modalità di individuazione di tali operazioni e sistemi essenziali, i criteri applicati e le soglie utilizzate per distinguerli da altre operazioni e sistemi della CCP da non considerarsi operazioni e sistemi essenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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