Art. 17 · Piano di comunicazione

Art. 17

Piano di comunicazione

In vigore dal 14 mar 2023
Piano di comunicazione Nell’elaborare una descrizione del piano di comunicazione a norma dell’, paragrafo 7, lettera p), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti: a) il piano di comunicazione, che specifica quanto segue: i) chi informa i media e il pubblico; ii) quando devono essere informati i media e il pubblico; iii) cosa deve essere comunicato, per garantire che siano comunicate solo le informazioni di pubblico dominio riguardanti il piano di risoluzione, a norma del regolamento (UE) 2021/23; b) le modalità e le procedure operative del piano di comunicazione, i criteri di applicazione della strategia di comunicazione, l’adeguatezza del piano di comunicazione e in che modo il piano realizza lo scopo di garantire che il piano di comunicazione e informazione della CCP riesca a conseguire l’obiettivo di agire in modo trasparente; c) gli elementi che differenziano le notificazioni formali prescritte per legge e le comunicazioni effettuate su base volontaria, con una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha tenuto conto dei diversi obblighi normativi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare nei casi in cui tali informazioni potrebbero incidere su servizi essenziali del mercato finanziario e se la CCP è una società quotata o è di proprietà di una società quotata; d) il modo in cui il piano di risoluzione ha valutato le possibili sostanziali reazioni negative del mercato alla risoluzione della CCP e il modo in cui si prevede di attenuare tali reazioni potenzialmente negative del mercato al momento della comunicazione delle informazioni.
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