Art. 12 · Interdipendenze critiche

Art. 12

Interdipendenze critiche

In vigore dal 14 mar 2023
Interdipendenze critiche Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche di cui all’, paragrafo 7, lettera k), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione, nell’ambito del piano di risoluzione, di tutte le interdipendenze critiche individuate; b) se le interdipendenze individuate di cui alla lettera a) comportano differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche e di qualsiasi conseguenza rilevante per l’applicazione del piano di risoluzione dovuta alle diverse valutazioni delle interdipendenze critiche, nonché del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP; c) una descrizione dei diversi tipi di soggetti che presentano interdipendenze con la CCP, compreso un elenco contenente tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui anche i partecipanti diretti e indiretti della CCP, ove sia possibile identificarli, i proprietari, i prestatori di servizi finanziari quali fornitori di liquidità, banche o agenti di regolamento, piattaforme, agenti collocatori, banche, custodi e altri prestatori di servizi, compresi i fornitori di servizi informatici e di dati, nonché le infrastrutture del mercato finanziario collegate, e la rispettiva rilevanza ai fini della procedura di risoluzione; d) una descrizione della valutazione dei soggetti di cui alla lettera c), che presentano un’interdipendenza con la CCP, anche per quanto riguarda la loro importanza per la CCP, in particolare i motivi per cui sarebbero o non sarebbero considerati critici e se la capacità della CCP di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali dipende da tali soggetti; e) una descrizione degli accordi di esternalizzazione con prestatori di servizi essenziali che coprono parte dell’attività principale della CCP, anche nel caso in cui un altro soggetto effettui la determinazione del prezzo e fornisca sistemi per la compensazione, il calcolo dei margini o altre parti essenziali dell’attività della CCP; f) una descrizione del modo in cui sono stati valutati i soggetti per i quali è stata riscontrata un’interdipendenza critica con la CCP di cui alla lettera a) e del modo in cui i rischi individuati sono stati attenuati e affrontati, compresi l’applicabilità giuridica e i vincoli normativi di accordi quali quelli di compensazione e di netting, al fine di garantire la continuità operativa nell’ambito della risoluzione; g) una descrizione del modo in cui nel piano di risoluzione sono stati attenuati eventuali problemi sostanziali dovuti alla potenziale inosservanza degli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione da parte del prestatore nell’ambito di accordi su servizi esternalizzati critici; h) una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha rispecchiato il potenziale impatto dell’applicazione degli strumenti di risoluzione su qualsiasi CCP interoperabile, compresa la trasmissione delle richieste di liquidità per la risoluzione o degli scarti di garanzia applicati ai margini di variazione positivi mediante un accordo di interoperabilità; i) una descrizione dei possibili impatti su altre infrastrutture del mercato finanziario collegate alla CCP, anche valutando l’importanza del ruolo della CCP presso tali soggetti, compresa l’eventualità che la risoluzione della CCP possa determinare il contagio attraverso le infrastrutture del mercato finanziario mediante l’attivazione delle procedure in caso di inadempimento nelle infrastrutture del mercato finanziario o lasciando altre imprese prive di accesso alle infrastrutture del mercato finanziario.
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