Art. 11 · Strategie e scenari di risoluzione

Art. 11

Strategie e scenari di risoluzione

In vigore dal 14 mar 2023
Strategie e scenari di risoluzione Nell’elaborare una descrizione particolareggiata delle strategie e degli scenari di risoluzione conformemente all’, paragrafo 7, lettera j), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) almeno nove scenari elaborati per il piano di risoluzione basati sulla matrice per la definizione degli scenari del piano di risoluzione di cui all’allegato, o un elenco di scenari del piano di risoluzione che contempli tutti i «tipi di scenari» di cui all’allegato, se pertinenti per la CCP, i quali possono essere concepiti in modo diverso; b) una descrizione degli scenari di risoluzione scelti sulla base della valutazione dell’autorità di risoluzione in considerazione delle caratteristiche specifiche e del livello di complessità della CCP, nonché di eventuali ulteriori scenari previsti nel piano di risoluzione; c) l’autorità di risoluzione deve includere strumenti di valutazione quantitativa per ciascun tipo di scenario, ove possibile in funzione dell’accesso ai dati, da utilizzare per quantificare gli impatti degli scenari di risoluzione; se i dati non sono disponibili e non possono essere generati compiendo ogni ragionevole sforzo, l’autorità di risoluzione deve effettuare, e integrare nel piano, una valutazione qualitativa degli strumenti per quanto possibile, indicando anche in che misura è stata effettuata una valutazione quantitativa per un determinato scenario; d) una descrizione delle strategie di risoluzione prescelte per gli scenari di risoluzione, specificando i punti seguenti: i) una descrizione particolareggiata della principale strategia di risoluzione scelta e, qualora siano state scelte più strategie, delle differenze nella loro applicazione, dell’eventuale applicazione di tempistiche diverse per la loro attuazione e dell’analisi strategica fondamentale alla base delle diverse scelte delle strategie di risoluzione prescelte; ii) una descrizione particolareggiata del modo in cui l’autorità di risoluzione ha testato le strategie previste nel piano di risoluzione, compreso il modo in cui è stata presa in considerazione la resilienza delle strategie previste sulla base dello scenario prescelto e l’eventualità che possano sorgere problemi o impedimenti e, in tal caso, come sono stati attenuati rivedendo la strategia e lo scenario prescelti; iii) una descrizione particolareggiata delle condizioni che l’autorità di risoluzione deve valutare nel decidere se intraprendere un intervento nell’ambito della strategia di risoluzione, unitamente agli strumenti di risoluzione previsti; iv) una descrizione particolareggiata del modo in cui la strategia di risoluzione tiene conto dell’impatto sui partecipanti diretti e indiretti della CCP, nonché delle interdipendenze, quali altre infrastrutture del mercato finanziario e sedi di negoziazione collegate; v) una descrizione particolareggiata degli effetti delle diverse azioni di risoluzione nell’ambito delle strategie di risoluzione, quali gli strumenti di risoluzione che separerebbero gli insiemi di attività soggette a compensazione, nonché una descrizione del modo in cui ciò potrebbe incidere su altri aspetti del funzionamento della CCP, quali i requisiti in materia di liquidità e garanzie reali, nonché altri tipi di strumenti di risoluzione, tra cui lo strumento della vendita dell’attività d’impresa o la svalutazione o conversione; vi) una descrizione particolareggiata del modo in cui la strategia di risoluzione prende in considerazione e assicura la continuità dei dispositivi giuridici e tecnici della CCP e del modo in cui il piano garantisce il trasferimento delle sue funzioni, anche prevedendo un accordo preventivo con altre infrastrutture del mercato finanziario o prestatori di servizi pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1193:oj#art-11