Art. 4
Redazione e aggiornamento dei recapiti
In vigore dal 14 mar 2023
Redazione e aggiornamento dei recapiti
1. L’autorità di risoluzione della CCP conserva e condivide con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione i recapiti delle persone nominate da ciascun membro per lo svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione nonché i recapiti delle persone nominate dagli osservatori.
I recapiti di cui al primo comma comprendono anche quelli da utilizzare in situazioni di emergenza al di fuori dell’orario di ufficio.
2. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono a che l’autorità di risoluzione della CCP riceva tutti i recapiti delle persone di riferimento da contattare e che essa sia informata, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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