Art. 32 · Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità

Art. 32

Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, la decisione adottata dall’autorità di risoluzione della CCP è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti: a) il nome dell’autorità di risoluzione della CCP che adotta la decisione; b) i nomi della CCP e dei soggetti ai quali si riferisce e si applica la decisione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità; f) le misure individuate ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 decise dall’autorità di risoluzione della CCP e il termine entro il quale dare seguito a tali misure; g) ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera f) del presente paragrafo ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti; h) i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; i) osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo; j) la possibilità per i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’ESMA a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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