Art. 32
Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità
In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, la decisione adottata dall’autorità di risoluzione della CCP è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome dell’autorità di risoluzione della CCP che adotta la decisione;
b)
i nomi della CCP e dei soggetti ai quali si riferisce e si applica la decisione;
c)
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione;
d)
la data della decisione;
e)
l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità;
f)
le misure individuate ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 decise dall’autorità di risoluzione della CCP e il termine entro il quale dare seguito a tali misure;
g)
ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera f) del presente paragrafo ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti;
h)
i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;
i)
osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo;
j)
la possibilità per i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’ESMA a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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