Art. 26
Consultazione e trasmissione della relazione alla CCP
In vigore dal 14 mar 2023
Consultazione e trasmissione della relazione alla CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di relazione sugli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e lo trasmette all’autorità competente della CCP e all’ESMA.
2. Le osservazioni e le opinioni ricevute sul progetto di relazione sono prese in considerazione dall’autorità di risoluzione della CCP ai fini della finalizzazione della relazione.
3. All’atto della finalizzazione la relazione è trasmessa alla CCP e al collegio di risoluzione.
4. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’avvio del periodo di quattro mesi entro il quale la CCP è tenuta a proporre misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23.
Storico versioni
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