Art. 25 · Programmazione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

Art. 25

Programmazione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

In vigore dal 14 mar 2023
Programmazione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti 1.   Prima dell’avvio delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali»). In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione. 2.   Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali comprende le fasi seguenti: a) preparazione e diffusione della relazione sugli impedimenti sostanziali individuati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 da parte dell’autorità di risoluzione della CCP in consultazione con l’autorità competente della CCP; b) presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP della relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 alla CCP e al collegio di risoluzione; c) data in cui la CCP trasmette all’autorità di risoluzione della CCP le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio agli eventuali impedimenti sostanziali a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; d) dialogo tra l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e osservatori del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative pertinenti per porre rimedio agli impedimenti sostanziali proposte dalla CCP a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; e) elaborazione dei progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; f) finalizzazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; g) comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23. 3.   Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali è riesaminato e aggiornato dall’autorità di risoluzione della CCP in modo da rispecchiare la proroga della procedura di decisione congiunta laddove la CCP presenti osservazioni e proponga misure alternative volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23. 4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione e dall’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23. 5.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali che prevedono il coinvolgimento della CCP stessa.
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