Art. 23 · Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

Art. 23

Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità In assenza di una decisione congiunta tra i membri del collegio di risoluzione entro quattro mesi dalla data di trasmissione del progetto di piano di risoluzione in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP adotta la decisione sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, che è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti: a) il nome dell’autorità di risoluzione della CCP; b) il nome della CCP; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, è fornito anche il relativo calendario di attuazione; f) i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; g) osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo e sulla possibilità per i membri aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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