Art. 22
Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alla CCP
In vigore dal 14 mar 2023
Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alla CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e una sintesi degli elementi fondamentali di detto piano, compresa la valutazione della risolvibilità, all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione in merito a tale comunicazione.
3. L’autorità di risoluzione della CCP illustra alla CCP gli elementi fondamentali della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità.
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