Art. 21 · Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

Art. 21

Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità 1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su detta decisione congiunta, conformemente all’, paragrafo 6 del presente regolamento. 2.   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1. 3.   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’ del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP. 4.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione.
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