Art. 20
Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP. Esso specifica ciascuno dei seguenti elementi:
a)
i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP;
b)
i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte di cui all’ del presente regolamento;
c)
una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;
d)
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;
e)
la data di adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità e di ogni eventuale aggiornamento;
f)
il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione congiunta. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, sono fornite anche informazioni sul relativo calendario di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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