Art. 2
Ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione
1. Al ricevimento di una richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi o da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di CCP di paesi terzi con cui la CCP ha concluso accordi di interoperabilità di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, oppure, qualora l’autorità di risoluzione della CCP intenda invitare dette autorità a partecipare al collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP comunica la richiesta al collegio di risoluzione o lo informa della sua intenzione.
2. La comunicazione è corredata di tutti gli elementi seguenti:
a)
il parere dell’autorità di risoluzione della CCP, anche tenendo conto del paragrafo 2, lettere b) e c), sull’equivalenza degli obblighi di riservatezza applicabili al potenziale osservatore;
b)
i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento;
c)
il parere dell’autorità di risoluzione della CCP sulla rilevanza dell’esposizione dei partecipanti diretti o delle CCP interoperabili di paesi terzi in questione;
d)
la definizione di un termine entro cui il collegio di risoluzione deve prendere una decisione in merito alla richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione o all’intenzione di proporla, alla scadenza del quale il consenso del collegio si considera concesso. Entro il termine fissato al presente paragrafo, lettera d), eventuali autorità dissenzienti tra quelle di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23 possono esprimere la propria obiezione, motivandola esaustivamente, al parere dell’autorità di risoluzione della CCP di cui alla lettera a). Laddove siano mosse obiezioni, l’autorità di risoluzione della CCP ne tiene conto prima di adottare la sua decisione finale. La decisione finale dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alla richiesta di partecipazione o all’intenzione di proporla è motivata esaustivamente e comunicata a tutti i membri del collegio di risoluzione e, se del caso, specifica i motivi per cui l’autorità non ha tenuto conto delle opinioni divergenti.
3. Qualora decida di invitare l’autorità di un paese terzo a partecipare al collegio di risoluzione, come previsto all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP invia un invito ai potenziali osservatori. L’invito è corredato dei termini e delle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento. Il potenziale osservatore che riceve l’invito acquisisce lo status di osservatore all’atto di accettazione dell’invito stesso, che costituisce anche l’accettazione di tutti i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori di cui all’, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.
4. Successivamente all’accettazione dell’invito, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette al collegio di risoluzione una versione aggiornata dell’elenco di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1192:oj#art-2