Art. 17
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità
1. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione presentano all’autorità di risoluzione della CCP i loro contributi al piano di risoluzione della CCP e alla valutazione della risolvibilità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP elabora il progetto di piano di risoluzione a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dai rilevanti membri e osservatori del collegio di risoluzione.
3. L’autorità di risoluzione della CCP distribuisce i contributi di cui al paragrafo 1, il progetto di piano di risoluzione e il progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione in modo tempestivo e comunque entro il termine di cui all’, paragrafo 2, lettera j) del presente regolamento.
Storico versioni
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