Art. 12
Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
1. Prima dell’avvio della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione»).
In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione.
2. Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione è aggiornato almeno una volta all’anno dai membri del collegio di risoluzione e comprende tutte le fasi seguenti da attuare secondo l’ordine concordato dal collegio o fissato dall’autorità di risoluzione della CCP conformemente al paragrafo 1, secondo comma:
a)
dialogo preliminare in seno al collegio di risoluzione sulla strategia di risoluzione della CCP, in preparazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;
b)
richiesta alla CCP delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23 e per effettuare la valutazione della risolvibilità a norma dell’ del medesimo regolamento;
c)
presentazione da parte della CCP delle informazioni di cui alla lettera b) direttamente all’autorità di risoluzione della CCP;
d)
trasmissione al collegio di risoluzione delle informazioni che l’autorità di risoluzione della CCP riceve dalla CCP e indicazione di un termine per eventuali richieste di informazioni aggiuntive;
e)
presentazione all’autorità di risoluzione della CCP dei contributi per l’elaborazione del piano di risoluzione e della valutazione della risolvibilità da parte dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione;
f)
presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione;
g)
presentazione da parte dei membri del collegio di risoluzione all’autorità di risoluzione della CCP di eventuali osservazioni sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità;
h)
discussione con la CCP sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto appropriato dall’autorità di risoluzione della CCP;
i)
dialogo in seno al collegio di risoluzione sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità;
j)
distribuzione del progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP al collegio di risoluzione;
k)
dialogo sul progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto necessario dall’autorità di risoluzione della CCP;
l)
adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;
m)
comunicazione alla CCP dell’adozione della decisione congiunta e della sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione.
3. Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:
a)
tiene conto della portata e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta;
b)
tiene conto del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali il collegio di risoluzione deve giungere;
c)
tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali deve giungere il pertinente collegio di vigilanza, e in particolare del calendario della decisione congiunta sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23.
Storico versioni
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