Art. 11 · Situazioni di emergenza

Art. 11

Situazioni di emergenza

In vigore dal 14 mar 2023
Situazioni di emergenza 1.   L’autorità di risoluzione della CCP istituisce e testa periodicamente, almeno una volta all’anno, le procedure operative per il funzionamento del collegio di risoluzione in situazioni di emergenza, in particolare quelle di importanza sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica della CCP. 2.   Le procedure operative di cui al paragrafo 1 comprendono come minimo i seguenti elementi: a) i mezzi di comunicazione sicuri da utilizzare; b) l’insieme delle informazioni da scambiare; c) le persone di riferimento da contattare; d) le procedure di comunicazione che devono essere seguite dai pertinenti membri e osservatori del collegio di risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1192:oj#art-11