Art. 1
Identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione della CCP identifica i membri del collegio di risoluzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23 e identifica i potenziali osservatori di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo secondo la procedura di cui all’ del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori, nonché le eventuali modifiche successive apportate a quest’ultimo.
3. L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all’anno e in ogni caso in presenza di modifiche di tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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