Art. 8 · Inserimento del coformulante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009

Art. 8

Inserimento del coformulante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009

In vigore dal 13 mar 2023
Inserimento del coformulante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 1.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, primo comma, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 5, primo comma, l’, paragrafo 6, o l’, paragrafo 7, primo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dalla notifica presentata dallo Stato membro, tenendo conto della relazione sul coformulante. 2.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dall’adozione del pertinente parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. 3.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 5, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dalla pubblicazione dell’elenco aggiornato che comprende il coformulante notificato conformemente all’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006. 4.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 7, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. 5.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dopo aver ricevuto dall’Autorità il documento di comunicazione dei risultati del suo lavoro e la relazione sul coformulante aggiornata. 6.   Sulla base dell’articolo 27, paragrafo 2 e, ove richiesto, dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione adotta un regolamento che stabilisce: a) l’inserimento di un coformulante nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, se opportuno soggetto a condizioni e restrizioni; b) il non inserimento di un coformulante nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009; o c) la modifica della voce relativa a un coformulante nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009; o d) la soppressione della voce relativa a un coformulante dall’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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