Art. 6 · Richiesta di informazioni

Art. 6

Richiesta di informazioni

In vigore dal 13 mar 2023
Richiesta di informazioni 1.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, l’Autorità chiede a tutti gli Stati membri di segnalare se abbiano autorizzato prodotti fitosanitari contenenti il coformulante notificato. 2.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, lo Stato membro notificante (con il sostegno, se necessario, degli altri Stati membri) chiede ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il coformulante notificato di comunicare all’Autorità tutti gli studi e le informazioni di cui dispongono relativi a tale coformulante. I titolari di tali autorizzazioni trasmettono le informazioni e gli studi entro la fine del periodo di cui al paragrafo 4. Alle informazioni e agli studi trasmessi si applica l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 3.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, e se il coformulante notificato è registrato conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro notificante o l’ECHA può, se opportuno, richiedere informazioni alle persone di cui all’articolo 36 di tale regolamento. 4.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, l’Autorità concede un periodo di 120 giorni dalla pubblicazione della relazione sul coformulante a norma dell’ per la presentazione di osservazioni o dati utili in merito a tale relazione. L’Autorità mette le osservazioni o i dati ricevuti a disposizione del pubblico senza indebito ritardo. L’Autorità può chiedere all’ECHA di contribuire alla richiesta di dati.
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