Art. 3
Valutazione e notifica dei coformulanti
In vigore dal 13 mar 2023
Valutazione e notifica dei coformulanti
1. Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari gli Stati membri verificano se i coformulanti contenuti in tali prodotti potrebbero essere considerati coformulanti inaccettabili sulla base dei criteri di cui all’allegato.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro effettua una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e delle informazioni fornite nel fascicolo di domanda per l’autorizzazione del prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese, se opportuno, le informazioni presentate conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3. A seguito della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro trasmette una notifica agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità se ritiene che:
a)
il coformulante utilizzato o destinato a essere utilizzato in un prodotto fitosanitario potrebbe soddisfare uno o più dei criteri di cui all’allegato del presente regolamento ed essere pertanto un coformulante inaccettabile;
b)
alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere modificata; o
c)
alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:574:oj#art-3