Art. 3 · Valutazione e notifica dei coformulanti

Art. 3

Valutazione e notifica dei coformulanti

In vigore dal 13 mar 2023
Valutazione e notifica dei coformulanti 1.   Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari gli Stati membri verificano se i coformulanti contenuti in tali prodotti potrebbero essere considerati coformulanti inaccettabili sulla base dei criteri di cui all’allegato. 2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro effettua una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e delle informazioni fornite nel fascicolo di domanda per l’autorizzazione del prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese, se opportuno, le informazioni presentate conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006. 3.   A seguito della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro trasmette una notifica agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità se ritiene che: a) il coformulante utilizzato o destinato a essere utilizzato in un prodotto fitosanitario potrebbe soddisfare uno o più dei criteri di cui all’allegato del presente regolamento ed essere pertanto un coformulante inaccettabile; b) alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere modificata; o c) alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere soppressa.
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