Art. 4 · Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche

Art. 4

Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche

In vigore dal 10 mar 2023
Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche Se l’autorità competente lo richiede a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo. Se l’autorità competente richiede esplicitamente le informazioni contenute nei registri creati per gli utilizzi di prodotti fitosanitari nel formato elettronico prescritto di cui all’ prima della scadenza del pertinente periodo di cui all’, secondo e terzo comma, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni nel formato elettronico prescritto prima della scadenza di tale periodo oppure, se la data è precedente, entro 10 giorni lavorativi. Gli utilizzatori professionali che agiscono nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica forniscono a tale persona contraente l’accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.
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