Art. 3 · Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico

Art. 3

Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico

In vigore dal 10 mar 2023
Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico L’utilizzatore professionale registra senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario. Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.
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