Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405
In vigore dal 8 mar 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1)
all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:»;
2)
l’allegato –I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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