Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mar 2023
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659, sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040). 2.   L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd A021 Malaysia SPI United Sdn. Bhd A022 3.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 2 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all', paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 64,9 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC C999). 5.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894. 6.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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