Art. 9 · Disposizioni transitorie

Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 mar 2023
Disposizioni transitorie 1.   I costi di cui all’, paragrafi 1 e 2, già sostenuti o pianificati per il periodo compreso fra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023 possono essere aggiunti alla prima stima dei costi relativi al periodo 2024 a norma dell’, paragrafo 1, a meno che non siano già coperti da stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il bilancio generale dell’Unione per il 2023. 2.   La prima relazione a norma dell’ è adottata dalla Commissione entro il 31 marzo 2024 e comprende il periodo compreso tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023. Ai fini dell’individuazione dei costi sostenuti a norma dell’, paragrafo 2, i costi pagati a titolo degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 sono indicati separatamente e non sono presi in considerazione ai fini del computo di cui all’, paragrafo 4.
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