Art. 8
Relazione sui costi sostenuti e sui contributi addebitati per le attività di vigilanza
In vigore dal 2 mar 2023
Relazione sui costi sostenuti e sui contributi addebitati per le attività di vigilanza
1. Entro il 31 marzo di ogni anno n, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’importo dei costi annuali complessivi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e all’importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza addebitati a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento nell’anno precedente (anno n-1).
2. La relazione di cui al paragrafo 1 indica i costi specifici sostenuti per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, conformemente alle categorie di costi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. I costi comprendono tutti gli impegni assunti durante l’anno n-1, anche se i pagamenti per l’attuazione degli impegni non sono ancora stati eseguiti.
3. Nella relazione di cui al paragrafo 1 è indicato l’importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati a ciascun fornitore del servizio o dei servizi designati, con la data dei rispettivi pagamenti, eventuali pagamenti mancanti o tardivi, i procedimenti giudiziari in corso relativi alle decisioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, e le procedure di recupero di cui all’, paragrafo 2, relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati, alla data di completamento della relazione.
4. Nella relazione sono indicati, a seconda dei casi, i costi sostenuti a norma del paragrafo 2 che hanno superato l’importo dei costi stimati per l’anno n-1 o qualsiasi eccedenza dei costi stimati per l’anno n-1 rispetto ai costi sostenuti nell’anno in questione a norma del paragrafo 2.
5. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web.
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