Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 mar 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«servizio designato»: un servizio di intermediazione designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
2)
«fornitore del servizio designato»: qualsiasi fornitore destinatario di una o più decisioni della Commissione di designazione quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
3)
«importo di base»: l’importo calcolato per ciascun servizio designato in conformità all’ e prima dell’applicazione del limite massimo globale di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:1127:oj#art-1