Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 mar 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni: 1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco; 2) «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l’esportazione, dal fabbricante fino all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita; 3) «prima rivendita»: l’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco; 4) «esportazione»: la spedizione dall’Unione a un paese terzo; 5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco; 5 bis) «disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco; 6) «impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato; 7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all’applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico; 8) «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato; 9) «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti; 10) «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l’aiuto di un dispositivo; 11) «macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo; 11 bis) «parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile; 12) «marcatura temporale»: la data e l’ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito; 13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore; 14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari; 15) «router»: un dispositivo all’interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori; 16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router; 17) «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l’accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario; 18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l’emittente di identificativi è competente; 19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto; 20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna; 21) «fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.» ; 2) all’articolo 3, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.» ; 3) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.» ; 4) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.» ; 5) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all’emittente di identificativi competente per l’emissione degli IU a livello unitario di cui all’articolo 8 e dei corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all’articolo 36.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato: a) genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23; b) trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e c) trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato: a) genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23; b) trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; c) trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente; d) consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.» ; 6) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.» ; 7) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice unico (“codice identificativo operatore economico”) all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono inoltre un codice identificativo all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti. Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo operatore economico all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell’operatore sono notificate dall’operatore interessato all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati nell’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2 e 1.3, secondo il caso. Se l’operatore cessa di esistere, l’emittente di identificativi sopprime il codice identificativo operatore economico. La soppressione di un codice identificativo operatore economico comporta la soppressione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.» ; 8) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro due giorni lavorativi l’emittente di identificativi trasmette il codice all’operatore richiedente. Se è un fabbricante o un importatore, l’operatore richiedente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento del codice, trasmette il codice e le informazioni sul suo repertorio primario istituito in conformità all’articolo 26 al gestore del repertorio secondario.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.» ; 9) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice unico (“codice identificativo impianto”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui l’impianto è situato. In deroga al primo comma, una prima rivendita integrata in un impianto non avente funzioni di vendita al dettaglio è identificata con un codice identificativo impianto distinto che corrisponde alla sua funzione.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato. Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo impianto per un deposito autonomo situato in un paese terzo all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati. A tal fine essi trasmettono all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell’impianto sono notificate dall’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6. La soppressione di un codice identificativo impianto comporta la soppressione automatica dei codici identificativi macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.» ; 10) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.» ; 11) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni macchinario e parte di un macchinario sono identificati da un codice unico (“codice identificativo macchinario”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per i macchinari e le parti di macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell’Unione l’obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all’importatore stabilito all’interno dell’Unione. L’importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell’importatore è subordinata al consenso dell’entità responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo. L’importatore comunica all’operatore economico responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari e delle parti di macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall’importatore all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9. I fabbricanti e gli importatori apportano tutte le modifiche necessarie delle informazioni trasmesse nei moduli di richiesta iniziali, al fine di fornire le informazioni necessarie sulle parti di macchinari che richiedono un codice identificativo macchinario entro il 20 maggio 2024. Le modifiche sono apportate nel formato indicato all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.8. Tale prescrizione si applica anche alle informazioni sui macchinari che non contengono parti identificabili separatamente.» ; 12) all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.» ; 13) all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Gli emittenti di identificativi forniscono un servizio online sicuro agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite che consente loro di consultare i registri di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rispettivi codici identificativi operatore economico, impianto e macchina. Tale servizio comprende una procedura sicura che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di chiedere nuovamente il rispettivo codice identificativo operatore economico.» ; 14) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 1 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “TTT” o “EU TTT” accanto a tali supporti dati. Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sull’imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “EU TTT” accanto a tali supporti dati.» ; 15) all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici ad ogni punto di ingresso nel sistema e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti. I messaggi trasmessi dagli emittenti di identificativi e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario;»; 16) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche, tra cui un’interfaccia per la programmazione di applicazioni, interfacce utente fisse e mobili contenenti un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili, che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, tra cui il linguaggio d’interrogazione strutturato (Structured Query Language, SQL) o una sintassi equivalente per la creazione di interrogazioni personalizzate, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni: a) reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento; b) creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II; c) identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’interfaccia utente di cui al paragrafo 2 consente a ciascuno Stato membro e alla Commissione di configurare le loro regole per: a) l’invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante; b) il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II; c) pannelli di controllo personalizzati per interfacce fisse.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di: a) collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta; b) contrassegnare singoli punti di dati a fini analitici; i contrassegni e i loro valori sono archiviati nel repertorio secondario e resi visibili a tutti gli utenti o solo a quelli selezionati; c) caricare elementi di dati esterni, come i modelli di normalizzazione relativi alla marca, che possono essere necessari per migliorare le funzionalità analitiche dei dati.» ; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.» ; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il tempo di risposta complessivo del repertorio per un tipo già stabilito di consultazione o di attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell’utente finale, non supera i 10 secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i 15 secondi per i dati archiviati da due o più anni, in almeno il 99 % di tutti i tipi già stabiliti di consultazioni e di avvisi automatici previsti ai paragrafi 2 e 3. Il fornitore del repertorio secondario prepara gli insiemi di dati necessari per rispondere, in linea con le tempistiche prescritte, a qualsiasi nuova consultazione o attivazione degli avvisi entro quattro settimane dal ricevimento di una richiesta da parte degli Stati membri o della Commissione. Dopo tale periodo i nuovi tipi di consultazione o di attivazione degli avvisi richiesti sono considerati già stabiliti ai fini dei tempi di risposta di cui al presente paragrafo.» ; f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per quanto riguarda i singoli punti di dati e messaggi, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel repertorio secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati. Per quanto riguarda gli insiemi di dati analitici prestrutturati, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche nel repertorio secondario non supera le 24 ore in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.» ; g) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all’articolo 20, paragrafo 3. Il fornitore del repertorio secondario mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità. Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori primari possono avere accesso al registro di cui al primo comma per convalidare i messaggi trasmessi loro dai fabbricanti e dagli importatori.» ; h) è aggiunto il seguente paragrafo 13: «13.   Il fornitore del repertorio secondario organizza almeno una sessione di formazione tecnica di un’intera giornata all’anno per gli utenti di ciascuno Stato membro e per la Commissione sull’uso delle interfacce utente di cui al paragrafo 2. Il fornitore del repertorio secondario inoltre elabora e mantiene aggiornata una raccolta completa di documentazione tecnica e documentazione per l’utente destinata alle autorità competenti e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.» ; i) è aggiunto il seguente paragrafo 14: «14.   Il fornitore del repertorio secondario fornisce un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili che consente agli Stati membri e alla Commissione di connettersi al repertorio secondario attraverso le interfacce utente mobili di cui al paragrafo 2.» ; 17) l’articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il fornitore che gestisce il repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l’elenco delle specifiche, comprese le regole comuni di convalida, prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari. Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione dell’elenco delle specifiche comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti dell’elenco delle specifiche che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3. L’elenco di cui al primo comma è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sulla base delle informazioni di cui all’allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall’uomo. Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione del dizionario di dati comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti del dizionario di dati che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3. Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l’elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale eventuale aggiornamento è oggetto di consultazione con i fornitori che gestiscono i repertori primari e gli emittenti di identificativi ed è successivamente comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell’aggiornamento nel sistema.» ; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6: «4.   Su richiesta del fornitore di un repertorio primario, il fornitore del repertorio secondario può effettuare operazioni di rielaborazione dei dati nella misura in cui siano necessarie per eliminare le conseguenze di incidenti e guasti informatici avvenuti in passato. Queste operazioni sono possibili solo per completare o correggere le informazioni archiviate nel repertorio secondario e sono limitate alla ripetizione delle normali operazioni di tale repertorio. Esse escludono nella massima misura possibile conseguenze negative per gli operatori economici non collegati al repertorio primario richiedente. 5.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce un servizio di helpdesk per le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori, gli operatori economici e i fornitori di servizi informatici. Il servizio di helpdesk riguarda solo le attività e le funzioni del router e del repertorio secondario ed è disponibile in tutti gli Stati membri almeno otto ore nei giorni lavorativi, ad eccezione del 1o gennaio, del 25 dicembre e del 26 dicembre, e perlomeno in lingua inglese, francese e tedesca. I tempi di risposta non superano i due giorni lavorativi per almeno il 75 % di tutte le richieste. Il tempo medio mensile di risposta per richiesta non supera i quattro giorni lavorativi. Il fornitore del repertorio secondario può regolamentare l’accesso al servizio di helpdesk per gli operatori economici nell’ambito della sua politica di utilizzo corretto definita nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e nei contratti di cui all’allegato I, parte B, paragrafo 4. 6.   Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente di prova che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche prima di connettersi al sistema di repertori. L’ambiente di prova simula fedelmente il sistema di repertori. Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente per il test di accettazione dell’utente che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche in previsione della versione successiva del sistema di repertori. Tale ambiente terrà conto di tutte le eventuali modifiche previste del sistema di repertori al momento della loro comunicazione in conformità al paragrafo 3.» ; 18) all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   I fabbricanti e gli importatori che nutrono dubbi sul corretto funzionamento dei loro repertori primari hanno la possibilità di verificare dal router, consultando il gestore del router, se i messaggi inviati ai repertori primari relativi alla spedizione finale di prodotti, che quindi non sono più in loro possesso materiale, sono stati trasmessi correttamente. L’operatore del router può stabilire un limite giornaliero per l’utilizzo di tale funzionalità. 6.   Il fornitore del repertorio secondario stabilisce e comunica agli operatori economici e ai fornitori di servizi informatici i termini e le condizioni, compresa la politica di utilizzo corretto, applicabili all’uso del repertorio secondario e del router. I termini e le condizioni garantiscono il diritto degli operatori economici di utilizzare il repertorio secondario e il router in linea con le loro esigenze operative e prevengono casi ripetuti di uso negligente.» ; 19) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Costi del sistema di repertori 1.   Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati: a) ai servizi prestati; e b) al numero di IU a livello unitario richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo. 2.   I costi ordinari, a seconda dei casi, dell’istituzione, della gestione e della manutenzione del repertorio secondario e del router sono trasferiti ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco attraverso i costi addebitati loro dai fornitori di repertori primari. 3.   Tutti i costi straordinari relativi alle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, addebitati dal fornitore del repertorio secondario al fornitore del repertorio primario che ha presentato la richiesta sono equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi resi. Il fornitore del repertorio secondario sostiene tuttavia egli stesso i costi straordinari delle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nella misura in cui sia responsabile delle cause che hanno portato all’effettuazione di tali operazioni.» ; 20) l’articolo 32 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router. Per la spedizione di prodotti del tabacco a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, tramite il router.» ; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Nel caso in cui dopo l’applicazione dell’identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3. Nel caso in cui i prodotti del tabacco dichiarati come rubati siano recuperati, gli operatori economici possono trasmettere una richiesta di riattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.4. 7.   Le informazioni relative all’evento si considerano trasmesse correttamente a seguito di una conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma positiva comprende le informazioni di riscontro che consentono al destinatario di stabilire la correttezza della sua attività di segnalazione, in particolare il numero di identificativi univoci a livello unitario interessati dall’evento e, in caso di disaggregazione di cui al paragrafo 3, gli identificativi univoci subordinati. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l’operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.» ; c) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8.   L’operatore economico in possesso dei prodotti del tabacco è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni relative agli eventi di cui al paragrafo 1. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è in possesso dei prodotti del tabacco.» ; 21) all’articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’operatore economico che è il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è il venditore dei prodotti del tabacco.» ; 22) l’articolo 34 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 33, paragrafo 1, entro tre ore dal verificarsi dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 32 sono trasmesse nell’ordine in cui gli eventi si sono verificati.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il primo comma del paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.» ; 23) all’articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dall’emittente di identificativi per le comunicazioni tra l’emittente di identificativi, gli operatori di prime rivendite e gli operatori economici che si registrano presso l’emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;»; 24) è inserito il seguente articolo 36 bis: «Articolo 36 bis Qualità dei dati 1.   Gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati trasmessi dagli operatori economici al sistema dei repertori. Tali relazioni sono indirizzate agli operatori economici in questione e includono esempi di segnalazioni errate. 2.   Gli Stati membri impongono agli emittenti di identificativi di effettuare controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti al sistema dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite tramite gli emittenti di identificativi.» ; 25) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento; 26) è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato del presente regolamento.
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