Art. 6
Certificato di conformità
In vigore dal 27 feb 2023
Certificato di conformità
1. Le prescrizioni specifiche relative ai certificati ufficiali di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono stabilite dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
2. I certificati ufficiali possono contenere le informazioni obbligatorie a norma di altre normative dell’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali.
Storico versioni
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