Art. 5 · Elenco dei paesi terzi approvati

Art. 5

Elenco dei paesi terzi approvati

In vigore dal 27 feb 2023
Elenco dei paesi terzi approvati 1.   L’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è stabilito mediante un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625. Se opportuno, tale elenco può essere combinato con altri elenchi elaborati a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625. 2.   La Commissione decide in merito all’inclusione di paesi terzi nell’elenco conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettere da a) a d), e lettere f) e g), del regolamento (UE) 2017/625, sulla base delle prove disponibili e delle garanzie del rispetto delle prescrizioni di cui all’, comprese le informazioni ricevute sulle procedure in atto per garantire la tracciabilità e l’origine degli animali o dei prodotti di cui all’, paragrafo 2. 3.   In conformità all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione cancella dall’elenco il riferimento a un paese terzo o a una regione di quest’ultimo qualora cessino di sussistere le condizioni per l’inclusione nell’elenco.
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