Art. 4 · Condizioni per l’ingresso nell’Unione

Art. 4

Condizioni per l’ingresso nell’Unione

In vigore dal 27 feb 2023
Condizioni per l’ingresso nell’Unione 1.   Le partite di animali o prodotti di cui all’, paragrafo 2, entrano nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco dei paesi di cui all’, e b) sono corredate del certificato ufficiale di cui all’ attestante che la partita è conforme alle prescrizioni di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le partite di animali o prodotti di cui all’, paragrafo 2, possono entrare nell’Unione da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, se tali paesi terzi garantiscono che le partite che entrano nell’Unione provengono da uno Stato membro o da un paese terzo incluso nell’elenco.
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