Art. 3 · Restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti da essi derivati che entrano nell’Unione

Art. 3

Restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti da essi derivati che entrano nell’Unione

In vigore dal 27 feb 2023
Restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti da essi derivati che entrano nell’Unione Gli animali o i prodotti di cui all’, paragrafo 2, esportati da paesi terzi nell’Unione non devono aver ricevuto, né provenire da animali cui sia stata somministrata, nessuna sostanza tra le seguenti: a) un medicinale antimicrobico impiegato per promuovere la crescita o aumentare la produttività; b) un medicinale antimicrobico contenente un antimicrobico che è incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.
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