Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 feb 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «medicinale antimicrobico»: un medicinale che contiene o è costituito da uno o più antimicrobici; 2) «medicinale»: un medicinale somministrato agli animali, anche se somministrato in mangimi medicati quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 3) «animali destinati alla produzione di alimenti»: gli animali destinati alla produzione di alimenti quali definiti all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 4) «partita»: partita come definita all’, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625; 5) «transito»: transito come definito all’, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625.
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