Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«medicinale antimicrobico»: un medicinale che contiene o è costituito da uno o più antimicrobici;
2)
«medicinale»: un medicinale somministrato agli animali, anche se somministrato in mangimi medicati quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
3)
«animali destinati alla produzione di alimenti»: gli animali destinati alla produzione di alimenti quali definiti all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
4)
«partita»: partita come definita all’, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625;
5)
«transito»: transito come definito all’, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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