Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 27 feb 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 25 ter Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti 1.   Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato. Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013. 2.   Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre, qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013. 3.   Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma. Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014-2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %. 4.   Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto. 5.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6. 6.   In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto. 7.   Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro. 8.   Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 9.   Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea.”».
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