Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 2023
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente: «2 quinquies. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023, o, relativamente all'entità di cui alla voce 198 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, per transazioni per l'erogazione di fondi da parte della Jewish Claim Conference a beneficiari nella Federazione russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.»; 2) all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che: a) tali fondi o risorse economiche in questione sono necessari per la cessione o il trasferimentodi titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell'allegato I; b) tale cessione o trasferimento è completato entro il 24 luglio 2023; e c) tale cessione o trasferimento sia effettuato in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell’allegato I, o in cui tale entità è altrimenti coinvolta. 5 ter.   In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.» ; 3) all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; 4) all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I» è sostituito dal riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica “Entità” dell'allegato I»; 5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) trasmettono immediatamente qualsiasi informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento, quali: — le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche congelati a norma dell’ o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I e che la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo vincolata a un obbligo in tal senso non ha trattato come congelati, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni; — le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco dell'allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione di cui all', lettera e), o lettera f), all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni; e b) collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni. 1 bis.   Le informazioni sui fondi e risorse economiche congelati a norma dell' trasmesse in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, comprendono almeno quanto segue: a) i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla i fondi e risorse economiche congelati, fra cui nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale; b) l'importo o il valore di mercato dei fondi o risorse economiche alla data di comunicazione e alla data di congelamento; e c) i tipi di fondi, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all', lettera g), punti da i) a vii), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell', lettera d). Per ciascuna di tali categorie e ferma restando la disponibilità del dato, menzionare quantità, ubicazione e altre caratteristiche d'interesse dei fondi o delle risorse economiche. 1 ter.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un’autorità giudiziaria o incaricata dell’inchiesta le ha dichiarate riservate nell’ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali. I depositari centrali di titoli titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni sulle perdite e sui danni straordinari e imprevisti riguardanti i fondi e le risorse economiche pertinenti all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dall’acquisizione e successivamente ogni tre mesi, e le inoltrano allo stesso tempo alla Commissione. 1 quater.   Gli Stati membri così come le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Ove tale richiesta è rivolta a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la inoltra alla stesso tempo allo Stato membro interessato. 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi autorità di contrasto e amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili, elaborano le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e le scambiano con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione. 5.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*2) e (UE) 2018/1725 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;" 6) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi e risorse economiche congelati a norma dell' e le autorizzazioni concesse nell'ambito delle deroghe di cui al presente regolamento;».
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