Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2023
L’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
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