Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 feb 2023
L’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1.   I divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano, fino al 25 agosto 2023, alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per provvedere all’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali della popolazione civile in Siria; f) se non contemplate dalle lettere da a) a d), da organizzazioni e agenzie che hanno superato la valutazione per pilastro dell’Unione e con le quali l’Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione; g) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; h) da agenzie specializzate degli Stati membri; o i) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a h), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 2.   Il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1. 3.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2, in deroga all’articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 4.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché: a) i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e b) i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l’assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 e 4 entro due settimane dal rilascio.».
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