Art. 6 · Ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico ai punti di uscita nei porti marittimi

Art. 6

Ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico ai punti di uscita nei porti marittimi

In vigore dal 17 feb 2023
Ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico ai punti di uscita nei porti marittimi 1.   Quando gli animali sono presentati per il carico e lo scarico su navi adibite al trasporto di bestiame ai punti di uscita, l’organizzatore fornisce all’autorità competente ai punti di uscita i seguenti documenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 o della data dei controlli ufficiali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625: a) una copia dell’autorizzazione del trasportatore di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 per la tratta marittima del viaggio; b) per i lunghi viaggi, una copia dell’autorizzazione del trasportatore e i piani di emergenza per la tratta marittima del viaggio in caso di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. 2.   Le autorità competenti ai punti di uscita nei porti marittimi: a) verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 soddisfino le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372; e b) verificano, attraverso un’ispezione fisica, che la distribuzione degli animali nei recinti soddisfi i requisiti relativi agli spazi disponibili di cui all’allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
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