Art. 5
Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame
In vigore dal 17 feb 2023
Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame
1. Le autorità competenti provvedono affinché le ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico, di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, e i controlli ufficiali ai punti di uscita nei porti marittimi, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, siano effettuati da una squadra di ispettori.
2. Una squadra di ispettori comprende almeno:
a)
un veterinario ufficiale; e
b)
un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.
3. L’esperto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
possedere adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico riconosciuto dagli Stati membri e pertinente esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare di un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, previsto dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW) e non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza;
b)
aver superato un esame, riconosciuto dalle autorità marittime competenti, per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni; o
c)
possedere un diploma universitario pertinente o un diploma equivalente rilasciato da un istituto di istruzione terziaria, in un settore ingegneristico o scientifico pertinente, riconosciuto dallo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:842:oj#art-5