Art. 6 · Accesso ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e alla documentazione delle precedenti ispezioni

Art. 6

Accesso ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e alla documentazione delle precedenti ispezioni

In vigore dal 17 feb 2023
Accesso ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e alla documentazione delle precedenti ispezioni 1.   La Commissione garantisce che la base di dati elettronica di cui all’ del presente regolamento consenta di recuperare tutti i dati pertinenti registrati dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini del monitoraggio dell’attuazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2005. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella base di dati elettronica necessarie per: a) verificare che le navi adibite al trasporto di bestiame dispongano di un certificato di omologazione valido; b) prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico ai fini dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.
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