Art. 11
Requisiti minimi per i posti di controllo ai punti di uscita nei porti marittimi
In vigore dal 17 feb 2023
Requisiti minimi per i posti di controllo ai punti di uscita nei porti marittimi
Quando le operazioni comportano il trasporto di animali su strada a partire da altri Stati membri o lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai porti marittimi, le autorità competenti provvedono affinché posti di controllo approvati per le pertinenti categorie di animali, conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/97, siano disponibili presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione.
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