Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 feb 2023
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento:
a)
stabilisce norme dettagliate necessarie per l’esecuzione delle ispezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
b)
specifica il contenuto dei piani di emergenza di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 quando tali piani si riferiscono a navi adibite al trasporto di bestiame;
c)
specifica i requisiti minimi per i punti di uscita quando si tratta di porti marittimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:372:oj#art-1