Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 feb 2023
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento: a) stabilisce norme dettagliate necessarie per l’esecuzione delle ispezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005; b) specifica il contenuto dei piani di emergenza di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 quando tali piani si riferiscono a navi adibite al trasporto di bestiame; c) specifica i requisiti minimi per i punti di uscita quando si tratta di porti marittimi.
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